Il Tribunale di Bari (Sezione riesame) con ordinanza n. 347 del 6 aprile scorso contribuisce al dibattito in fieri sui limiti interni del nuovo reato previsto dall’art. 612bis c.p., “atti persecutori”, ovvero – più volgarmente – “stalking”.
I giudici dovevano valutare il merito della carcerazione preventiva cui era sottoposto un molestatore: affinchè sussista il delitto è necessario che si ripeta la condotta (minacce e/o molestie), non bastando atti sporadici ed isolati. Il quid pluris è rappresentato dall’effetto di procurare al soggetto passivo del reato veri e propri disagi psicologici, oppure timori per la propria incolumità o per quella dei parenti, ovvero ancora un pregiudizio delle normali abitudini di vita.
Esempi di tali condotte:telefonate, appostamenti, pedinamenti, minacce, danneggiamenti, ingiurie, aggressioni, violenze private. Il caso su cui il giudice barese si è pronunciato riguarda un marito che, dopo la separazione, era stato condannato per maltrattamenti familiari; il soggetto, dopo la scarcerazione, aveva proseguito con minacce reiterate e tentativi di aggressione. Il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento restrittivo in vinculis.