Dal 22 ottobre scorso sono in vigore interessanti novità in tema di diritto penale tributario. Le nuove norme su omessi versamenti delle ritenute e dell’IVA costituiscono il perno centrale del d.lgs. n. 128/2015. Nel primo caso, la soglia di punibilità passa da € 50.000 a € 150.000, nel secondo da € 50.000 a € 250.000. 

In ossequio al principio del “favor rei”, i nuovi importi saranno applicabili ai contribuenti sia per le violazioni commesse in passato sia per i procedimenti in corso. 

Per quanto riguarda la dichiarazione infedele, la soglia di punibilità passa da € 50.000 a € 150.000 e il valore d’imponibile evaso da € 2.000.000 a € 3.000.000. Sono inoltre esclusi dalla fattispecie penale i costi indeducibili, a patto che siano reali. 

Sono introdotti due nuovi reati: l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta – reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni – e l’indebita compensazione di crediti inesistenti, con pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Sia l’omissione del mod. 770 sia la compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti saranno contestabili qualora l’ammontare delle ritenute non versate (nel primo caso) e della compensazione (nel secondo caso) saranno superiori a € 50.000. 

Altro punto molto importante. I reati di omesso versamento e d’indebita compensazione non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente estingua i relativi debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) anche a seguito di procedure conciliative e di adesione. 

Tratto da “il Sole 24 Ore” dell’8 ottobre 2015