Certo un avvocato tributarista quale il sottoscritto non può che trattenere a fatica la propria approvazione per una recente – ma significativa – sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia. Sembrava che tutto oramai fosse stato seppellito sotto la “colata lavica” della famosa sentenza n. 58/2009 della Corte Costituzionale in merito alle ccdd. “cartelle mute”.
Chi segue quanto scrivo nel mio blog probabilmente avrà già intuito. Breve riassunto: la Corte di Piazza del Quirinale, con l’arresto appena citato, aveva dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 36 comma 4-ter d.l. n. 248/07, dove si prevede che le cartelle di pagamento debbano contenere – pena la nullità – l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione delle cartelle stesse, con l’aggiunta – a molti commentatori sempre apparsa non poco “maliziosa” – che quest’ultima disposizione si applichi ai ruoli consegnati agli agenti di riscossione a partire dal 1/6/2008. La mancata indicazione di tali soggetti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data non sarebbe (stando al tenore della norma) causa di nullità delle stesse.
E’ semplice pensare che una delle rationes (se non forse l’unica) che ha guidato la penna del legislatore sia stata la necessità di contenere il preoccupante calo di gettito fiscale che inevitabilmente si sarebbe sprigionato se la nullità fosse stata comminata ex tunc, anche cioè prima del giugno 2008.
La Ctr Puglia, con arresto n. 63/9/09 e con esegesi degna del miglior Bartolo da Sassoferrato, ha avuto il “coraggio” ed il merito di affermare: c’è chi dice sì, parafrasando un nostro celebre cantautore. I giudici di prime cure, con iter tanto semplice quanto icastico, ci ricordano che nel nostro ordinamento (direi quasi come teoria generale del diritto) vi siano due tipologie di invalidità degli atti: a) nullità; b) annullabiltià.
La nullità, come è noto, è la variante più grave: NON è sanabile, NON è soggetta a prescrizione, ed è rilevabile d’ufficio dal giudice: non è quindi poi così vero il brocardo “nullum est quod nullum producit effectum”: l’effetto si produce eccome, fintanto che non ci si muova a caducarne la causa.
L’annullabilità è quid minus. E’ una sorta di compromesso tra nullità ed inesistenza (di cui è esempio classico il contratto stipulato docendi causa, etc.). Ebbene, la Ctr Puglia sostiene che le cartelle (pacificamente atti amministrativi) deficitarie di sottoscrizione o di responsabile del procedimento siano annullabili. Tali affermazioni non si discosterebbero molto da quanto statuito dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 377/07 e nella recente sentenza n. 58/2009, ove – pur affermando che non si possa considerare le cartelle ante giugno 2008 nulle – , non è stata comunque esclusa aprioristicamente la più lieve sanzione della annullabilità.
A corroborare questa falsariga esegetica interverrebbe anche lo Statuto del Contribuente (l. n. 212/00): “le cartelle di pagamento devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento” (cfr. art. 7 comma 2). Questa norma, come gli esperti di diritto amministrativo ben sanno, non scaturisce da un legislatore frammentariamente còlto da favor populi, bensì dal – più semplice- principio generale di non-contraddizione del diritto; difatto, altro non è se non il portato di un principio cardine del procedimento amministrativo, regolato dalla l. n. 241/09, e cioè la trasparenza dell’agere della P.A.
La partita a favore del contribuente si è fortunatamente riaperta.
Complimenti fa piacere vedere che alcune persone cercano il vero diritto e non quello di comodo,