Anche quando in primo grado, davanti al Giudice di Pace, ci si è difesi personalmente, se si è intenzionati ad appellare la sentenza di quest’ultimo occorre rivolgersi all’avvocato.Sempre.
La Cassazione, con ordinanza n. 14520/09, ha affrontato il caso di un uomo che, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, si era visto giudicare inammissibile dal Tribunale l’appello contro sentenza del giudice di pace. Il giudice di seconde cure aveva fondato l’inammissibilità sul fatto che l’uomo si fosse difeso personalmente.
Il quarto comma dell’art. 23 l. n. 689/81 – precisano gli Ermellini – consente alla parte di stare in giudizio senza ausilio legale, ma ciò soltanto davanti al giudice di pace. Se successivamente si è costretti ad appellare in Tribunale o Corte d’Appello, l’avvocato è figura d’obbligo. Questo perchè la ratio ispiratrice della legge 689/81 è – anche – una snellezza massima del procedimento, snellezza che, tuttavia, mal si concilia con il tecnicismo che anima il contendere nelle aule di un Tribunale.