Importante ed interessante sentenza della Cassazione in materia di fondo patrimoniale. Con arresto n. 15862/2009, infatti, il Palazzaccio ha statuito che se il Fisco vuole iscrivere ipoteca sul bene immobile inserito nel fondo patrimonialedeve dimostrare che il debito per il quale agisce sia riconducibile alle necessità della famiglia.

Come noto, il fondo patrimoniale è istituto specialissimo previsto dagli arttt. 167-171 c.c.: con esso si crea un fondo destinato agli specifici bisogni della famiglia, inattaccabile se il creditore non dimostra che i debiti siano riconducibili alle necessità della famiglia; è patente l’inversione dell’onere della prova in capo al creditore, cosa certamente non di poco momento in sede processuale.

Inoltre, passaggio importante, la Corte ha altresì affermato che il divieto di esecuzione forzata sui beni del fondo si estende non solo ai debiti assunti dopo la costituzione del fondo, ma anche a quelli anteriori (anche se in quest’ultimo caso, ovviamente, il creditore-fisco ben potrà esperire la “classica” revocatoria ordinaria ex art. 2901 ss. c.c.)