Se l’indirizzo dell’avvocato non è più attuale e medio tempore scade un termine, la notifica non può essere più ripetuta. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 725 dell’11 febbraio 2015, che ha dichiarato inammissibile un ricorso affidato tempestivamente all’ufficio postale per la notifica, con indirizzo tuttavia errato.
Se in linea generale i termini di decadenza della notifica di un atto giudiziario sono rispettati se, il giorno della scadenza, il plico è affidato all’ufficio postale (busta verde), non contando quindi il giorno effettivo di ricezione del destinatario (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002), in linea particolare vi è una delicata eccezione: il plico da notificare a un avvocato deve recare l’esatto e aggiornato indirizzo se è affidato l’ultimo giorno all’ufficiale notificatore.
È pertanto onere di chi domanda la notifica al collega avvocato verificare attentamente se il destinatario abbia cambiato il domicilio, poiché diversamente la notifica stessa che non vada a buon fine è insanabile e non è possibile essere ammessi a una rinnovazione dell’atto ex art. 291 c.p.c.
Priva di notificare a un collega, quindi, è opportuno accertarsi del suo domicilio effettivo (leggi Cass. SSUU n. 3960/2009), consultando gli albi professionali.
(Da il Sole24Ore del 26/02/2015)