La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza n. 73/3/2015, ha sospeso l’ipoteca iscritta sulla prima casa di un contribuente moroso da parte di Equitalia.
Le motivazioni del provvedimento del giudice emiliano si basano in primis sull’art. 77 d.P.R. n. 602/73, che consente all’agente di riscossione d’iscrivere ipoteca solo per assicurare la tutela del credito da riscuotere (purché l’importo sia superiore a una determinata soglia) e in seconda battuta sull’art. 76 dello stesso decreto, che impedisce il ricorso all’espropriazione se si tratti di unico immobile del debitore e vi sia la residenza del medesimo.
Il Collegio ha rilevato che la condotta di Equitalia potesse cagionare un danno grave e irreparabile. Al riguardo, il d.l. N. 69/13 ha limitato la possibilità per il Riscossore di eseguire esecuzioni immobiliari in caso d’inadempimento. Equitalia tuttavia può iscrivere ipoteca sebbene non possa accedere alla fase esecutiva. Nonostante ciò, la CTP di Reggio Emilia ha sospeso il provvedimento ritenendo che il contribuente avrebbe potuto subire un danno grave e irreparabile.
Da: il Sole24Ore del 12/03/2015