Gentile Avv. Ciucio, il decreto Bersani del 2007 si dice abbia istituito l’obbligo per gli istituti bancari di dar la possibilità alla clientela di estinguere i propri conti correnti gratuitamente; tuttavia non è così nella prassi. E’ corretto questo modo di procedere? Grazie (Giuliano, via mail)

Devo ammettere che del decreto Bersani si fatto più un bel parlare che agire. In assenza di appoggi giurisprudenziali, andiamo al testo della norma, l’art. 10 decreto n. 2/06 (Condizioni contrattuali dei c/c bancari):

  1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo;
  2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni;
  3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, i cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
  4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore;
  5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimentodevono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori che su quelli creditori”

L’unica cosa certa ed incontrovertibile – poichè basata sulla littera legis – è che il correntista il quale non intenda punto aderire ad un aumento eventuale dei costi  – aumento comunicato al cliente – avrà diritto di ottenere la chiusura del conto senza l’applicazione delle ccdd. “spese di chiusura” ovvero di ogni altra penalità, qualora prevista dal contratto.