Note di approfondimento alla Circolare n. 45/E con cui l’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sul presupposto impositivo Irap.

E’ tranchant l’Agenzia delle Entrate con il documento di prassi amministrativa in oggetto; in primo luogo nei confronti di alcune categorie (quali agenti di commercio, promotori finanziari e studi associati di professionisti) cui la Sezione tributaria della Cassazione ha invece concesso più ossigeno. Secondo l’AGE, tali categorie non possono sfuggire all’applicazione dell’Irap. Copiose sentenze sono quindi di più ampio respiro rispetto alle istruzioni fornite dal Fisco.

  1. Piccoli imprenditori

L’AGE ha negato ai soggetti  che esercitano attività d’impresa l’esclusione dall’ambito di operatività dell’imposta, ripetendo le precedenti proprie statuizioni (cfr. risoluz. 254/E del 14/9/07). Alcuni arresti della Suprema Corte, in effetti, affermano l’inscindibilità tra reddito d’impresa ed irap, altri vanno invece in senso diametralmente opposto, con la conclusione che occorre indagare in concreto sulla presenza o meno del presupposto impositivo. Talvolta, dunque, gli Ermellini sembrano prendere a prestito un concetto più ampio di lavoratore autonomo rispetto a quello ricavabile dalla normativa tributaria, più vicino all’idem sentire, e cioè di soggetto che svolge attività con prevalenza del lavoro proprio.

Dall’altra sponda, l’Ufficio finanziario batte sull’art. 2 del d.P.R. n. 446/97, che non distingue punto tra impresa e lavoro autonomo.

     2. Associazioni professionali

Qui la posizione della S.C. è più sfumata rispetto al rigore della 45/E/08. La giurisprudenza non è affetta da alcun preconcetto in materia, anzi assimilando il professionista singolo a quello associato. In caso di associazione professionale, riassumendo, occorre dimostrare che l’organizzazione abbia un ruolo assolutamente marginale rispetto al lavoro professionale degli associati.

Si riportano per comodità i principali interventi della Cassazione (cfr. Il Sole 24 Ore del 17/6/08)

– N. 3673/07: Il rimborso dell’Irap non spetta agli esercenti arti o professioni quando si avvalgono non occasionalmente di lavoro altrui, o impieghino nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività;

– N. 8177/07: L’esistenza di un’autonoma organizzazione deve essere intesa oggettivamente, nel senso di esigere un apparato esterno distinto dal professionista, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

– N. 7734/08: …è decisivo, oltre che l’accertamento dell’autonoma organizzazione, rilevare se il contribuente sia o meno imprenditore commerciale, pacificamente soggeto passivo dimposta.

– N. 5010/07: Si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta a Irap ex art. 2 d.Lgs. n. 446/97 quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Così l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti). Nel caso specifico, il consulente finanziario non aveva un ufficio ma svolgeva la sua attività presso i propri clienti, utilizzando soltanto un’autovettura per spostamenti, un personal computer ed un telefono cellulare.

– N. 6499/07: L’esercizio dell’attività di lavoro autonomo è escluso dall’irap solo quando si tratti di attività non autonomamente organizzata; l’imposta può quindi trovare applicazione anche ai professionisti che svolgano attività per cui si richieda specifica abilitazione (…applicabilità dell’imposta a uno studio associato che utilizzava dipendenti e collaboratori).

– N. 13570/07 e 2715/08: Uno studio associato (di avvocati o commercilisti o altri professionisti) è soggetto a Irap quando l’esercizio in comune dell’attività professionale, pur non configurando un centro di interessi di autonomia funzionale, dia luogo ad un insieme di strutture (mobili, immobili, macchinari, servizi, collaboratori) ancorchè di non particolare onere economico, così che il reddito da sottoporre ad irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli. Ove i contribuenti chiedano il rimborso dell’imposta, grava su di loro l’onere di provare la non soggezione a Irap dei redditi conseguiti.