Il Governo ha varato in data 28/11/2008 decreto legge che prevede, tra le altre novità, la cd. “Iva per cassa”, cioè l’Iva da versare solo al momento dell’incasso per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

 

La disposizione de qua viene introdotta sperimentalmente solo per il triennio 2009/2010/2011. Si attende il via libera dell’Ue, data da taluni superflua in quanto la Direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di posticipare l’esigibilità all’effettivo pagamento senza alcuna autorizzazione.

 

Ad onore del vero, l’art. 6 d.P.R. n. 633/72 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici l’esigibilità dell’imposta sia differita sino al momento del pagamento. Questo significa che le fatture vanno emesse regolarmente e registrate nei termini ordinari, allorché l’imposta deve essere contabilizzata a debito solamente quando viene pagato il corrispettivo: in tal modo, correttamente, le operazioni formano il volume d’affari nel periodo d’imposta in cui l’operazione stessa viene effettuata, mentre la corresponsione dell’imposta avviene al pagamento. Analogamente, il cessionario ed il committente dovranno aspettare il versamento del corrispettivo per potere recuperare l’imposta a detrazione (cd. Esigibilità differita).

 

Con le nuove norme introdotte, lo scostamento dell’esigibilità dell’imposta viene estesa a qualsiasi operazione effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto Iva. Tuttavia, quest’ultima diventa comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall’operazione, anche se il pagamento non è andato a buon fine. In caso di fallimento del cessionario/committente prima del pagamento, l’esigibilità può essere sospesa anche oltre questo termine.

 

Per potere concretamente usufruire di tale beneficio, è necessario indicare expressis verbis in fattura l’inciso “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 6 comma 5 d.P.R. n. 633/72”, altrimenti si continuano ad applicare le regole solite. Teoricamente, occorre attendere l’autorizzazione comunitaria (che potrebbe giungere anche dopo parecchi mesi), la quale tuttavia non pare necessaria sulla scorta della Direttiva 2006/112/CE.