Gentile Avv. Ciucio, abito al secondo piano di una palazzina. I proprietari del primo piano, durante alcuni lavori di ristrutturazione dell’appartamento, hanno causato la rottura di una trave di legno, con abbassamento del solaio di 9 cm. Il danno ha provocato un tonfo ed un tremolio forte dell’intero stabile. Ho quindi chiamato la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, i quali hanno disposto lo sgombero per pericolo di crollo. Successivamente, i condomini del piano sottostante hanno provveduto a puntellare il soffitto e a ripristinare la statica incaricando un ingegnere. Pochi giorni fa il loro legale mi ha inviato una raccomandata con cui mi viene richiesta metà della spesa (circa € 7.000) sulla base dell’art. 1125 del codice civile. Potrebbe gentilmente darmi un suo parere? Grazie
L’art. 1125 c.c. così recita: “Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto“.
Sulla base di quanto meramente esposto dalla norma, sembrerebbe che lei dovesse pagare la metà della spesa sostenuta dal proprietario del piano sottostante. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che tale articolo trovi applicazione solamente quando la ripartizione delle spese per la manutenzione dei solai riguardi ipotesi in cui la necessità delle riparazioni stesse non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, allorchè quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione non già l’art. 1125 c.c., bensì il principio generale contenuto nella norma di cui all’art. 2043 c.c. sulla base del quale il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (Cass. n. 3568/99).
Se la dinamica dei fatti è quella da lei riportata, e se quindi il danno è stato cagionato per fatto e colpa esclusivi del proprietario del piano inferiore, i danni dovranno essere integralmente patìti da quest’ultimo, senza alcuna pretesa nei suoi confronti.