Egregio Avv. Ciucio, vorrei conoscere meglio da Lei qual è la procedura per poter scegliere un avvocato del gratuito patrocinio di Milano. Grazie

Il sottoscritto (Avv. Pietro Ciucio) è avvocato del gratuito patrocinio (recte, Patrocinio a spese dello Stato) in Milano per i settori: diritto penale, diritto di famiglia e diritto tributario. Le espongo cosa esattamente occorre fare in caso di reddito inferiore alle soglie indicate dalla legge (leggere l’articolo “gratuito patrocinio – I” del blog).

In prima battuta, se si conosce già il patrocinante di fiducia e questi fa parte delle liste degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio, occorre semplicemente recarsi presso lo studio del professionista e firmare un modulo (a Milano di colore giallo); penserà al resto il legale.

Nel caso in cui invece non si versi nell’ipotesi appena citata, bisogna recarsi allo sportello apposito del Tribunale di Milano (il cd. Sportello Informativo per il Patrocinio a Spese dello Stato, aperto solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13,00). L’ufficio è situato al primo piano del Palazzo di Giustizia, stanza n. 291 (per maggior comodità, entrare nel Pdg dall’ingresso principale di Corso di Porta Vittoria, quindi accedere al primo corridoio sulla destra – attenzione, è prima dell’atrio centrale! -, procedere sin dopo il bar, la stanza 291 è subito dopo l’angolo).

Un incaricato provvederà a consegnare il foglio giallo, che dovrà essere compilato dall’interessato. Non occorrono bolli od altro, l’istanza è in carta semplice e contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76;

d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell’ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.