Segnalo articolo interessante “Controlli, in soffitta 2001 e 2003” de Il Sole 24 Ore del 3/1/2009, in tema di termini per accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Il 31 dicembre appena trascorso sono scaduti i termini per verificare le irregolarità fiscali per due annualità, il 2001 e il 2003 appunto.
I contribuenti che non hanno ricevuto notifica di un atto del Fisco entro tale data dal 1 gennaio 2009 sono “liberi” dai rischi di attività di accertamento per le annualità scadute a quella data.
L’ingorgo è dovuto all’allungamento dei tempi per coloro i quali non si sono avvalsi del concordato (art. 7 l. 289/2002), dell’integrativa (articolo successivo) ovvero del cd. condono tombale (art. 9): qui si deve tenere in conto l’allungamento di due anni disposto dall’art. 10 della legge citata.
Per i contribuenti che non hanno fatto condoni, in caso di dichiarazioni presentate, a fine anno scade il termine per gli accertamenti relativi all’anno 2003, anno non compreso dai condoni, ma, a causa della proroga dei due anni, sarà ancora accertabile l’anno 2002 sino al 31/12/2009.
Mini-Guida dei periodi d’imposta.
Termini di decadenza per l’accertamento con i 2 anni di proroga:
1996 (*): Dich. presentata: ///// – Dich. omessa: 31/12/2005.
1997 (*): Dich. presentata: 31/12/2005 – Dich. omessa: 31/12/2006
1998 (*): Dich. presentata: 31/12/2005 – Dich. omessa: 31/12/2006
1999 (*): Dich. presentata: 31/12/2006 – Dich. omessa: 31/12/2007
2000 (*): Dich. presentata: 31/12/2007 – Dich. omessa: 31/12/2008
2001 (*): Dich. presentata: 31/12/2008 – Dich. omessa: 31/12/2009
2002 (*): Dich. presentata: 31/12/2009 – Dich. omessa: 31/12/2010
Ritorno ai “termini ordinari”:
2003 : Dich. presentata: 31/12/2008 – Dich. omessa: 31/12/2009
2004 : Dich. presentata: 31/12/2009 – Dich. omessa: 31/12/2010
2005 : Dich. presentata: 31/12/2010 – Dich. omessa: 31/12/2011
2006 : Dich. presentata: 31/12/2011 – Dich. omessa: 31/12/2012
2007 : Dich. presentata: 31/12/2012 – Dich. omessa: 31/12/2013
(*) Periodi di imposta che potevano essere ammessi ai condoni previsti dalla l. n. 289/02 (cd. Finanziaria 2003), id est al concordato per gli anni pregressi, all’integrativa semplice, ovvero al condono tombale.
Inoltre, l’art. 27 d.l. n. 185/2008 stabilisce termini lunghi per il controllo degli f24 falsi: chi crea compensazioni inesistenti è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti inesistenti.
L’atto di recupero di tali crediti dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente.