E’ diventato legge (la n. 2/2009) il cosiddetto decreto anti-crisi n. 185/2008. Molte le novità per le banche a maggior tutela della clientela. In primis cade la cd. commissione di massimo scoperto se il conto corrente in “rosso” non supera trenta giorni; sono inoltre nulle tutte le clausole – vessatorie – che prevedano una remunerazione alla banca per i fondi messi a disposizione del cliente.

A livello pratico, le banche hanno a disposizione 150 giorni per adeguarsi alle nuove norme, che hanno un impatto di portata maggiore di quanto a prima vista possa apparire.

Attenzione: il cliente dovrà prestare molta cautela, poichè l’art. 2 bis precisa che, se è corretto dire che le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione dei fidi siano nulle, è altrettanto corretto affermare che tale nullità venga meno se c’è un patto scritto tra banca e cliente. In altre parole, le clausole sono nulle a meno che il cleinte non le sottoscriva esplicitamente.

Nuove forme di tutela per coloro che hanno a che fare con i mutui. In merito alle formalità connesse alla surrogazione, cioè – fuor dal “legalese” – la possibilità di trasferire il mutuo ad un’altra banca con condizioni migliori per il cliente, le banche non dovranno applicare costi di alcun genere, anche in forma indiretta. In particolare, per quanto riguarda i mutui sulla prima casa contratti finora dai soggetti che avevano il diritto di ri-negoziare il proprio mutuo sulla base della convenzione Abi-Economia, non è previsto il versamento dell’onorario notarile per l’autenticazione del consenso alla surrogazione.

Ultimo, rimane il tetto del 4% per i mutui a tasso variabile stipulati fono al 31/10/2008, nocnhè la possibilità di ottenere un tasso d’interesse variabile ancorato a quello ufficiale Bce, oltre che al classico Euribor.