Si all’indennizzo per l’ingiusta detenzione anche quando l’imputato non è stato assolto perché innocente ma perché il reato si è prescritto. Si riduce, però la misura del ristoro. Una cosa è mettere in carcere un innocente e un’altra “limitare la libertà di un colpevole per un periodo eccessivo rispetto alla pena”.

A questa conclusione sono giunte le Sezioni unite penali che, con la sentenza n. 4187 del 29 gennaio 2009, oltre a risolvere un delicatissimo contrasto di giurisprudenza, hanno annullato un’ordinanza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva negato l’indennizzo a un pregiudicato, sottoposto a carcere preventivo per un periodo superiore rispetto alla condanna inflitta in primo grado e poi prosciolto in secondo grado per prescrizione del reato.

In altri termini l’ingiusta detenzione spetta a chi ha scontato un periodo di custodia superiore rispetto alla prima condanna e poi è stato prosciolto per estinzione del reato.