Come già detto in altri post, potrebbe essere complesso – e soprattutto costoso – opporsi ad una multa stradale dopo il rigetto del proprio ricorso davanti al Giudice di Pace: questo poichè le sentenze di quest’ultimo non sarebbero più appellabili in Tribunale, bensì soltanto in Cassazione, in virtù dell’ordinanza di quest’ultima n. 27147 del 25/12/2008. E’ vero che una sentenza – pur della Corte di Cassazione – non crea un precedente vincolante, ma è altresì altamente probabile che molti giudici di merito vi si conformeranno.
Come già ampiamente trattato in questo blog, importante statuizione della Cassazione è che grava sul Giudice di Pace l’onere di provare la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso (che, lo ricordiamo, per le multe stradali è fissato in 60 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale).
In soldoni, un Giudice di Pace potrà ritenere un ricorso tardivo solo se questi (o il Prefetto in caso di ricorso gerarchico) sarà stato in grado di domostrarlo.
Di conseguenza, solo lo scritto sul retro della cartolina notificata al trasgressore potrà provare se siano rispettati o meno i termini del ricorso (in sua mancanza, si dovrà intendere per la presentazione in tempo utile, una sorta di applicazione del principio del cd. favor rei).
MOTIVI
Per esperire ricorso:
- Per prima cosa verificare che il verbale (qualora non ci sia stata una contestazione immediata) sia stato notificato in termini, ovvero non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla data dell’infrazione: se ciò non è avvenuto, è ottimo motivo per farlo annullare. Attenzione però! La notifica s’intende perfezionata per l’organo accertatore nel momento in cui quest’ultimo abbia consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario, e non quando il destinatario lo riceve.
- Quindi va controllato che nel verbale non vi siano errori (es. avvertimento che il pagamento possa essere effettuato in misura ridotta, ovvero omessa indicazione dei termini e modalità per fare ricorso, mancata esposizione dei fatti, data, targa e tipo di veicolo, altezza e numero della via della presunta infrazione etc.).
- Se non vi è alcunchè di quanto detto, è consigliabile pagare la multa entro 60 giorni dalla notifica/contestazione, altrimenti si rischia l’iscrizione a ruolo e conseguenza ancora più onerose, quali il fermo del veicolo.
- Se si ritiene di avere ragione, le alternative sono due: Ricorso al Prefetto (anche tramite Raccomandata A.R. tramite la Polizia Locale che ha elevato la contravvenzione), ovvero al Giudice di Pace.
- I termini in cui il Prefetto si deve pronunciare sono ben definiti dalla legge: 180 giorni (se il ricorso è presentato al comando di polizia che ha inviato il verbale) ovvero 210 giorni (se il ricorso è presentato al Prefetto stesso). Qualora non vi sia pronuncia in detti termini, il ricorso s’intende comunque accolto. Se vi è rigetto, l’importo della sanzione salirà al doppio della somma originaria.
- Il GdP non ha tempi definiti, i quali possono essere anche molto lunghi. Tuttavia, nel caso in cui egli respinga il ricorso, potrà liberamente decidere sull’importo da far pagare.
- In caso di rigetto del Prefetto ci si può sempre opporre al GdP (entro 30 giorni). Se – invece – è quest’ultimo a respingere l’istanza, poco si potrà fare: come già spiegato, “solo” il ricorso in Cassazione.
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