Pubblico un articolo nell’intento di rendere ai lettori una mini-guida (la più schematica e semplice possibile) per contestare – qualora ce ne fossero i presupposti, ovviamente – le multe per infrazioni al Codice della Strada, considerato l’interesse che noto essere presente in tantissimi lettori di questo blog, vessati – più o meno ingiustamente – da un proliferare di ingiunzioni (spesso davvero eccessive) che obiettivamente pesano oggigiorno non poco sul bilancio di molte famiglie.

1. L’ACCERTAMENTO

La multa può essere verbalizzata su strada ovvero, in caso di impossibilità di identificazione del trasgressore, mediante notifica del verbale entro 150 (centocinquanta) giorni, con la spiegazione dei motivi del mancato fermo. Nessuna spiegazione è dovuta in questi casi: a) attraversamento dell’incrocio con il rosso; b) sorpasso vietato; c) accertamento in assenza del proprietario; d) accertamento tramite appositi apparecchi di rilevamento (es. autovelox); e) accertamento in Zone a Traffico Limitato tramite telecamere.

2. SI PAGA

La sanzione, se si decide di pagare, va corrisposta inderogabilmente entro 60 (sessanta) giorni dalla verbalizzazione su strada ovvero dalla notificazione del verbale al proprio domicilio. Il cd. pre-avviso lasciato sul parabrezza (non ricorribile, in quanto prelude il successivo atto notificato) non contiene le spese di notifica, quindi l’importo è ovviamente minore della multa recapitata poi a casa.

3. SI RICORRE

Entro 60 giorni, se non si paga e si decide invece di ricorrere, si può farlo o davanti al Giudice di Pace ovvero davanti al Prefetto. Le inesattezze più facilmente accoglibili sono: a) accertamento illegittimo; b) errori nel verbale; c) verbale non completo; d) errata trascrizione della targa; e) notifica oltre il termine di 150 giorni.

4. DAL PREFETTO

Il ricorso si presenta in copia unica. Non vi è l’obbligatorietà di presenziare di persona. Il Prefetto emetterà ordinanza di ingiunzione entro 180 giorni/210 giorni (a seconda che il ricorso sia indirizzato al Prefetto tramite la Polizia Municipale ovvero al Prefetto direttamente). Il termine per la notifica della decisione è di 150 giorni. Tenere bene a mente che non corrisponde al vero quanto da molti affermato in merito al fatto che se non vi è risposta nei 180 giorni dalla presentazione del ricorso, questo è accolto. Il termine “di sicurezza” è all’incirca di un anno dall’inizio del procedimento amministrativo.

In caso di esito negativo, l’importo della multa raddoppia, ma il ricorrente potrà rivolgersi al Giudice di Pace (quindi vi sono due gradi di giudizio).

5. DAL GIUDICE DI PACE

Occorre presenziare personalmente all’udienza (quindi se si è lontani, valutarne la convenienza). Inoltre, i termini della decisione possono essere lunghi, a differenza di quanto visto per il ricorso gerarchico al Prefetto.

In caso di esito negativo, il giudice può lasciare inalterato l’importo o aumentarne il minimo. Il soccombente potrà adire il Tribunale (ma la questione è controversa, pendente maggiormente verso la soluzione negativa) ovvero la Cassazione; in sostanza, qui si ha a disposizione un solo grado di giudizio.

6. NON SI PAGA E NON SI RICORRE

Alla scadenza dei 60 giorni, in assenza di pagamento e di ricorso, la somma può essere iscritta a ruolo ed il trasgressore dovrà pagare il doppio della sanzione minima prevista (quasi la metà del massimo).

La relativa cartella esattoriale è notificata al trasgressore entro 5 anni. L’importo conterrà la sanzione più altre spese (accertamento, notifica, interessi). Qualora non si pagasse nemmeno la cartella, verrebbe emessa ingiunzione di pagamento, cui faranno seguito il fermo amministrativo dell’auto e quindi la riscossione coatta dell’importo.

7. STRUMENTI UTILI ANTI-CARTELLE

a) iscrizione a ruolo in presenza di errori nel verbale; b) multa già pagata nei termini ordinari; c) verbale notificato oltre i 150 giorni; d) accoglimento del ricorso contro il verbale; e) cartella notificata oltre i 5 anni dalla violazione; f) ingiunzione di pagamento dal Comune (e non dall’Intendenza di Finanza); e) ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa oltre il termine di 150 giorni; f) possibilità di opporre all’esattoria l’eventuale sentenza che ha accolto il ricorso.