Cosa fare se il vostro inquilino (i puristi del lessico giuridico dicono “conduttore”) non paga le spese condominiali? Certamente, oltre alla patente arrabbiatura esistono gli strumenti ad hoc previsti dal nostro ordinamento, più precisamente dalla legge-madre in tema, l. n. 392/1978.

   Ex art. 9 L. 392/78, per poter ottenere il pagamento degli oneri accessori (spese condominiali), il locatore deve farne formale richiesta al conduttore. Il conduttore deve provvedere al pagamento entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Che succede in caso di mancata ottemperanza?

   Decorsi invano i 2 (due) mesi di cui all’articolo citato, il locatore può:

  • a) chiedere l’emissione di decreto d’ingiunzione per l’ottenimento delle spese condominiali dovute e non pagate, mantenendo il contratto di locazione;
  • b) quando l’importo non pagato supera quello di due mensilità del canone, chiedere, ex art. 5 L. 392/78, la risoluzione del contratto di locazione e decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento.

   La sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, qualora prevista dal regolamento, può essere disposta dall’amministratore in caso di morosità per più di 6 (sei) mesi. L’amministratore ha come unico interlocutore il proprietario-locatore. Infatti, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l’amministratore dovrà chiedere decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario (condomino) e non nei confronti del locatore (cfr., recentemente, Cass. n. 17619/07).