Nuovi limiti di reddito per potere accedere al patrocinio a spese dello Stato (vulgo, gratuito patrocinio); si passa da € 9.723,84.= ad € 10.628,16.=.

Nel processo penale la difesa a carico della collettività è assicurata al soggetto indigente sia egli indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che si costituisca parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria; l’unico requisito è quello di NON superare il limite reddituale appena indicato.

In tutti gli altri procedimenti (civile, amministrativo, tributario, contabile, volontaria giurisdizione) è inoltre necessario il cd. fumus boni iuris (le ragioni non devono apparire manifestamente infondate).

I limiti indicati NON vengono tuttavia considerati per le vittime di alcuni odiosi delitti, per i quali la tutela dello Stato scatta a prescindere dalle possibilità economiche: il d.l. n. 11/09 (che ha tra l’altro introdotto il cd. reato di stalking) ha difatti stabilito che la persona offesa dai reati di violenza sessuale (anche di gruppo), ovvero il minore che subisce atti sessuali possano avere accesso all’istituto in questione anche in deroga ai limiti di reddito di cui sopra.

Operano alcune esclusioni: i soggetti che siano stati condannati per reati di cui all’art. 416bis c.p. (associazione mafiosa), associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti/psicotrope (ipotesi aggravate), sono ritenuti presuntivamente con redditi superiori a quelli di sbarramento per l’ammissione al patrocinio.

Si ricorda che recentemente, in tema de quo, è intervenuto un importante arresto delle SSUU della Cassazione: fornire dati falsi sui propri redditi esclude IN OGNI CASO dai benefici, anche quando l’alterazione si riveli ininfluente per il superamento dei limiti di legge: il reato di cui all’art. 95 del Testo Unico che regola le spese di giustizia è – difatti – reato di pericolo e non di danno. Il mero inganno quindi non paga, nemmeno quando esso sia totalmente privo di cagionare un danno erariale, purchè sia idoneo potenzialmente a provocare quest’ultimo.