La Cassazione Civile, con sentenza n. 10222/2009, ha sottolineato che, qualora il mantenimento al figlio sia di ammontare non usuale, esso debba essere motivato con riferimento alle specifiche esigenze da soddisfare. Questo al fine di evitare una trasformazione del contributo alla prole quale sostegno indiretto anche all’ex coniuge.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte era quello di un padre condannato a versare al figlio ben 15 mila euro mensili (sic!). Semmai, chiosa l’estensore, il riferimento allo squilibrio reddituale dei genitori può essere idoneo alla quantificazione dell’assegno di mantenimento del coniuge più debole (economicamente).