A differenza delle imprese, dove vi è una norma che espressamente prevede l’immissione dei beni privati nel reddito (cfr. art. 65 Tuir), nelle professioni vi è una lacuna legis. Lacuna che tuttavia è possibile superare. La prassi dell’Agenzia delle Entrate, con varie circolari a tal proposito, (cfr. n. 47/E/2008), consente la parziale deducibilità delle ccdd. ricariche telefoniche (all’80%) a condizione che l’utilizzo del cellulare sia almeno parzialmente riconducibile all’attività medesima.

Consiglio pratico: le schedine usa-e-getta non valgono nulla, fiscalmente parlando. Occorrerà pertanto chiedere al proprio rivenditore emissione di fattura, ovvero farsi addebitare sul conto corrente il quantum versato.