Gentile Avvocato Ciucio, le prospetto un problema che non è capitato solo al sottoscritto. Ho ricevuto a casa una cartella esattoriale per una – presunta – violazione al codice della strada. Ho richiesto al Comando competente copia della notifica dell’accertamento, ma non mi è giunta alcuna risposta (sono comunque sicuro di non averla mai ricevuta). Nel frattempo, mi sono accorto che sono scaduti i termini per potere proporre opposizione alla cartella (30 giorni invece che 60 come per le questioni tributarie). Ho a disposizione altri rimedi per contestare la pretesa della P.A.? Grazie

Generalmente, sulle cartelle esattoriali di Equitalia è scritto – un pò laconicamente – che, per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni amministrative extra tributarie, è possibile proporre opposizione al giudice di pace nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica.

In realtà, la Cassazione spesso ribadisce che al soggetto intimato spetti un ventaglio più ampio di tutele (cfr., e multis, Cass. n. 2819/06). Sono possibili, riguardo i casi in cui si asserisce assenza di notificazione di processo cerbale di accertamento (vulgo, della “multa”):

– opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 (30 giorni dalla notifica della cartella);

– opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (senza alcun termine decadenziale);

– opposizione ax art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi, id est se si vuol contestare la regolarità formale del ruolo (il corrispondente del titolo esecutivo) o della cartella (corrispondente del precetto).

Si consiglia, soprattutto per importi non di poco momento, l’assistenza (già nella fase “stragiudiziale”) di un legale di fiducia, al fine di vagliare correttamente la migliore strategia da seguire.

Qualora si percorra l’opposizione all’esecuzione, sarà necessario citare sia l’ente impositore (che ha iscritto a ruolo) che l’agente di riscossione (tipico esempio di litisconsorzio necessario, cfr. Cass. n. 24154/07).