A volte ritornano. Il cd. decreto-sicurezza ha infatti inserito nel codice penale l’art. 341-bis il quale – a distanza di dieci anni dalla sua abrogazione – reintroduce il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’espunzione dell’art. 341 (fattispecie originaria) era stata attuata dalla legge n. 205/99.
Il delitto perdeva quindi la propria autonomia sistematica, anche se nella prassi resisteva nei fatti allorchè veniva contestata l’ingiuria aggravata (tipico esempio di uscita dalla porta ed ingresso dalla finestra).
Il legislatore, tuttavia, non si è semplicemente limitato ad una mera reintroduzione di quanto espunto ex ante; l’oltraggio a p.u.-2009 ha struttura profondamente rinnovata. Le differenze tra il prima e il dopo sono sensibili, determinando una restrizione del campo di operatività del delitto. In breve, ecco le novità:
– l’offesa deve avvenire in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico;
– è necessaria la presenza di più persone, oltre al p.u. e a chi offende;
– l’offesa deve essere di tale momento da sminuire ad un tempo sia l’onore che il decoro del p.u.;
– il fatto deve avvenire allorchè il p.u. compie un atto del proprio servizio;
– il fatto deve avvenire a causa ovvero nell’esercizio delle funzioni del p.u.;
– il risarcimento del danno, nei confronti del p.u. e dell’ente di appartenenza, determina l’estinzione del reato.
Altra nota, l’introduzione del codice dell’art. 393-bis. E’ nei fatti una vera e propria scriminante relativa agli atti (arbitrari) compiuti dal p.u. L’oltraggio è pertanto giustificato quando il p.u. (o l’incarica di pubblico servizio) abbia causato con la propria condotta la reazione oltraggiosa, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni.