Davvero ora che si fa.

A tre mesi di tempo dalla sentenza n. 180/2009 – dove la Corte Costituzionale ha statuito la non esclusività della procedura dell’indennizzo diretto – gli avvocati e gli addetti ai lavori si domandano quale sia l’iter da seguire nella prassi applicativa di tutti i giorni.

Le compagnie assicurative, dal canto loro, cercano i bypassare il problema mantenendo l’indennizzo diretto e dirottando verso di esso le richieste risarcitorie avanzate secondo il vecchio sistema, obbligando quindi chi volesse seguire i dicta della Consulta ad agire in via giudiziale.

Dopo un incidente stradale, quindi, attualmente questa è la procedura:

1) Se l’incidente è avvenuto in Italia tra due veicoli identificati, regolarmente assicurati e con targa italiana (per i ccdd. “cinquantini” la targa deve essere di nuovo tipo, ergo a 6 numeri), vaticana o sanmarinese, occorre compilare il cd. “modulo blu” anche quando la controparte non firma. Qualora si tratti di incidente non lieve ovvero vi sia discordanza, bisogna chiamare le forze dell’ordine;

2-INDENNIZZO DIRETTO) Entrembe le parti presentano denuncia alla propria compagnia (se però vi sono lesioni a persone oltre i 9 punti di danno biologico, la richiesta risarcitoria per queste ultime va fatta a parte ed indirizzata alla compagnia del responsabile del sinistro)

– la compagnia entro 60 giorni (30 se il modulo blu è firmato da entrambe le parti) fa un’offerta reale ovvero indica i motivi per i quali non offre alcunchè;

– il danneggiato dice se accetta o meno;

– entro 15 giorni la compagnia versa quanto offerto (anche se non si accetta, nel qual caso il quantum è un acconto sul maggiore importo);

2- RISARCIMENTO ORDINARIO) Il danneggiato denuncia l’accaduto alla compagnia di chi ritiene responsabile;

– la compagnia inoltra la denuncia all’assicurazione del danneggiato invitandolo a prendere contatti con la stessa; se il danneggiato intende invece proseguire ordinariamente, dovrà instaurare un contenzioso guidiziario;

– il giudice condanna la compagnia del responsabile a risarcire il danneggiato; potrebbe anche tuttavia rinviare il tutto alla procedura diretta