La Cassazione dice che la scuola non deve rifondere i danni ad un ragazzo che si è infortunato in una normale “partitella” di calcetto svoltasi in un campetto di oratorio, in un normale scontro di giuoco e per caso fortuito, a prescindere dal comportamento colposo di un altro studente-giocatore.

Con sentenza n. 20743/2009, la Cassazione torna ad indicare la rotta della responsabilità civile per culpa in vigilando ex art. 2048 c.c. a carico della scuola in caso di incidenti di giuoco.

Nel caso di specie, i genitori di un minore ricorrevano in Cassazione contro una sentenza di Tribunale che aveva ribaltato altro decisum di un Giudice di Pace, il quale aveva condannato l’istituto scolastico a rifondere ai genitori medesimi le lesioni patìte dal figlioletto (frattura ossa nasali e rottura incisivi). Gli attori deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c.

Gli Ermellini respingevano il ricorso affermando che, in caso di infortunio sportivo subìto da uno studente in una struttura scolastica organizzatrice di una partita di calcio, non è sufficiente, ai fini della responsabilità civile della scuola, che quest’ultima abbia semplicemente fatto svolgere una competizione sportiva tra ragazzi. E’ invece necessario che 1) il danno sia conseguenza di un fatto colposo integrante l’illecito, posto in essere da altro gareggiante; 2) che la scuola non abbia adottato tutte le misure vòlte ad evitare il danno.

Nl caso specifico, era risultato che l’infortunio fosse avvenuto durante una normale azione di gara e per caso fortuito, che interrompe ogni eziologia colposa.