Sentenza Cassazione 21.4.2009 n. 9377

In  materia di notifica di atti tributari, è nulla la notifica effettuata mediante servizio postale allorché venga omessa, nell’originale o nella copia notificanda, la cd. relata di notificazione. Tale nullità è suscettibile di sanatoria, mediante impugnazione, mentre l’effetto sanante deve escludersi ogni qualvolta l’impugnazione sia lato sensu invalida (caso in cui la Corte ha sancito la nullità insanabile di una cartella notificata a mezzo del servizio postale, senza la necessaria apposizione della relata e in cui il ricorso del contribuente era stato proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni).