Il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza del 10 dicembre 2009) ha addebitato la separazione alla moglie dedita all’alcol, sostenendo che il coniuge alcolista non apporta al menage matrimoniale alcun contributo. Questa omissione, se protratta nel tempo, logora il rapporto matrimoniale e costituisce il logico antecedente eziologico della rottura del rapporto coniugale.

L’organo giudicante, lucido nella propria decisione, ha precisato che la dedizione a sostenze stupefacenti e/o alcoliche costituisce una scelta libera dell’individuo, a meno che quest’ultimo non indichi (e provi) particolari motivi che hanno portato alla dipendenza da tali sostanze.

La conseguenza più rilevante è che la moglie, cui è stata addebitata la separazione, non avrà diritto a ricevere alcun assegno di mantenimento.

Incidentalmente inoltre, il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di assegno alimentare nel giudizio di separazione personale, poiché distinta ed autonoma rispetto a quella di mantenimento (pertanto non proponibile nell’ambito dello stesso procedimento).