La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 17/2011 (estensore Criscuolo), ha stabilito che la disciplina dell’impugnazione in sede tributaria vada bene così. Il diritto di difesa non è pertanto compresso dall’obbligo di deposito dell’atto presso la segreteria della CTP da parte del contribuente che abbia scelto di non utilizzare l’ufficiale giudiziario per la notifica dell’appello.
Ratio della norma, dice la Corte, è quello d’informare tempestivamente (analogamente, si potrebbe dire, all’opposizione a decreto d’ingiunzione) la segreteria del giudice di primo grado che è stato presentato appello al fine di impedire il passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure.
In caso – invece – di appello notificato dall’U.G., la conoscenza dell’impugnazione è assicurata dall’immediato avviso scritto della notificazione dell’impugnazione che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Pertanto, la scelta è libera e discrezionale in capo all’appellante. O fare da sé (con deposito presso la CTP dell’atto d’appello) o rivolgersi all’ufficiale giudiziario.