Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano – n. 437/2010 del 20/12/10 Sez. XXI – afferma che non sono ammesse azioni esecutive e cautelari da parte di Equitalia sui beni del fondo patrimoniale destinati a soddisfare i bisogni della famiglia.

L’articolo di riferimento è ovviamente il 170 c.c., che punta ai debiti estranei ai bisogni di famiglia – quale il debito tributario – anche se sorti prima della costituzione del fondo medesimo. Nel caso di specie, Equitalia Esatri aveva iscritto ipoteca sugli immobili del debitore a seguito di mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. In corso di giudizio, l’ente esattore aveva inoltre fatto presente che l’iscrizione a ruolo fosse anteriore alla costituzione del fondo medesimo.

Il foro meneghino ha invece affermato che l’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale non possa aver luogo poiché il debito tributario non deriva ex contractu. Il fondo NON risponde quindi al debito fiscale in capo a uno dei coniugi per la propria attività o professione.

La Cassazione, tuttavia, pare ancora attenersi a una soluzione differente (cfr. n. 15862/09): l’esattore può esercitare l’azione esecutiva sull’immobile conferito in un fondo patrimoniale anche prima che sia sorto il debito tributario e sia stato formato il ruolo.