Era ora. Il sostantivo “figlio” non vedrà più accanto a sé gli odiosi aggettivi “legittimo” e “naturale”. Dal primo gennaio 2013, infatti, per il diritto si parlerà di figli e basta. La riforma – l. n. 219 del 10 dicembre 2012 – era attesa da molto tempo. La società attuale, caratterizzata sempre più dalle convivenze ccdd. «more uxorio», premeva affinché il diritto vivente fosse recepito dal codice civile.

Nello specifico, il novellato art. 74 c.c. offre una nozione più estesa di parentela, ora definita come un vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite, sia quando la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia quando sia avvenuta al di fuori di esso, sia quando il figlio sia adottivo.

In tema di diritto successorio, le importanti novità riguarderanno l’istituto della commutazione (che consentiva ai figli legittimi di soddisfare, in denaro o altri beni immobili, la porzione spettante ai naturali che non si opponessero): difatti, a seguito dell’eliminazione di ogni distinzione tra species di figli, quelli nati fuori dal matrimonio parteciperanno senza discriminazioni alla divisione dell’asse ereditario del de cuius.