La Cassazione (ordinanza n. 5018/2015) ha ammesso le dichiarazioni rese da terzi a favore del contribuente e contro un avviso di accertamento da redditometro, trattandosi di elementi che contribuiscono alla formazione del convincimento del giudice.
Nel processo tributario, infatti, rimanendo pur fermo il divieto di ammissione della prova testimoniale, è possibile introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali certamente non possono da sole fondare la decisione, ma possono certamente concorrere al convincimento del giudice.
Difatti, come l’amministrazione finanziaria può produrre elementi extraprocessuali a proprio favore, così anche al contribuente deve essere riconosciuto analogo trattamento, in piena attuazione dei principi del giusto processo.
Le difficoltà incontrate da alcuni giudici di merito sull’opportunità di ammettere queste dichiarazioni sono legate a una rigida interpretazione dell’art. 7 d.Lgs. n. 546/92, secondo il quale non sono ammessi nel processo tributario il giuramento e la prova testimoniale.
La decisione ha un notevole interesse perché ruota attorno alla prova contraria prodotta ai fini del redditometro, non sempre di agevole reperimento. Esempio tipico sono gli aiuti economici da parte dei familiari, per i quali normalmente gli uffici pretendono prove documental del trasferimento di denaro.
Da: il Sole24Ore del 13/03/2015