Con la legge n. 18/2015, che ha modificato la legge cd. Vassalli, la rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato non è più facoltativa ma obbligatoria. 

In primis, occorre una domanda di risarcimento del privato cittadino nei confronti dello Stato. Il termine è di tre anni dal fatto – ritenuto – ingiusto. Lo Stato avrà poi due anni per rivalersi sul magistrato sulla base di una sentenza di condanna. 

Aumenta l’entità della rivalsa, che passa da un terzo alla metà dello stipendio netto annuo, tetto che si può superare solo in caso di dolo del magistrato. 

Sulla colpa grave, vi sono integrazioni: la responsabilità scatterà, oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, anche per  violazione manifesta di legge/diritto comunitario o per travisamento del fatto o delle prove.  Punita come colpa grave anche l’emissione di un provvedimento cautelare senza motivazione o privo del supporto di legge. 

La legge, inoltre, cancella il filtro di ammissibilità, in base al quale il Tribunale doveva dichiarare l’ammissibilità o meno della domanda. 

Da: il Sole24Ore del 19 marzo 2015