Il cd. Decreto anti-crisi (d.l. n. 185/2008), all’articolo 6, ha aperto una breccia sullo storico muro-dogma che ha da sempre vietato la deducibilità dell’irap dalle imposte sui redditi. La norma non ha regolamentato solamente ex nunc (e cioè, fuor di gergo tecnico, per l’avvenire), bensì anche ex tunc (per il trascorso). In quale modo? Rendendo possibile istanza nel limite dei 48 mesi dal versamento.
Che la “pezza normativa” trovasse finalmente proprio ruolo nel palcoscenico tributario era cosa ben nota. I più maliziosi certamente alimenteranno il sospetto che non di regalìa istituzionale si tratti, bensì di intervento necessario per le note pendenze presso la Corte Costituzionale. Difatti, ivi aspettano giudizio alcune cause riunite sulla legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 2 d.Lgs. n. 446/97, nella parte in cui dispone che l’irap non è deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Lo ius superveniens delineato da un legislatore certamente preoccupato sembra per di più significare una sorta di suggerimento elegante alla Corte medesima nel proprio difficile compito.
Più di una Commissione Tributaria ha sollevato la non manifesta infondatezza di una norma che prevede che irpef ed ires finiscano per gravare non su un reddito netto e quindi indice veritiero della capacità contributiva richiesta dalla Costituzione, bensì su un reddito lordo (per effetto appunto della mancata deduzione dell’irap già versata). La scelta del Governo è intervenuta sull’introduzione di una variazione in diminuzione nel calcolo delle imposte dirette a forfait, pari al 10% dell’irap gravante sul soggetto.
Più nello specifico, l’art. 6 comma 1 prevede l’intervento vòlto a disciplinare, in deroga al generale principio della non deducibilità dell’Irap dalle imposte dirette, di una quota parte di irap idealmente corrispondente (decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2008):
a) al costo del personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni;
b) agli interessi passivi ed oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
La deduzione dell’imponibile delle imposte sul reddito viene forfettariamente determinata in misura pari al 10% dell’imposta regionale. Ergo il contribuente dovrà:
a) determinare l’imponibile irap in via prioritaria, quindi l’imposta regionale dovuta
b) calcolare il 10% dell’irap complessiva e portarla come variazione in diminuzione dell’imponibile reddituale quale componente extracontabile.
Sul recupero del “pregresso”, per i soggetti che al 29/11/2008 avevano già incardinato almeno un procedimento amministrativo (lege, istanza di rimborso), il legislatore sembra prospettare una restituzione automatica, senza ulteriori atti del contribuente. Vi sono dubbi su chi non si sarà accontentato dello sconticino governativo, intendendo comunque coltivare il ricorso già presentato per il residuo non coperto dal decreto de quo. Non pare che la norma ponga ostacoli alla via giurisdizionale.
Chi, dall’altra parte, non ha ancora presentato – nemmeno – istanza di rimborso, potrebbe decidersi a farlo, magari affiancandola a quella telematica ex art. 6 comma 3 decreto citato, per poter recuperare un importo abbondantemente superiore a quello riconosciuto dallo Stato. In attesa dell’intervento della Corte Costituzionale, è opportuno fermarsi alla mera istanza telematica, senza proporre ricorso vero e proprio.
In merito alla decorrenza del termine (cd. a quo) per il diritto al rimborso, di recente l’Agenzia delle Entrate, sulla falsariga di giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 26893/07 e 23074/2008), ha statuito in una propria Circolare (n. 459/E/2008) che, ordinariamente, il termine decorre dai singoli pagamenti. Tuttavia, “nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o pagamenti aventi il carattere di provvisorietà, cui non corrisponda successivamente la determinazione di quello stesso obbligo in via definitiva, il termine decorre dal momento di versamento del saldo“.
Di conseguenza, il termine di 48 mesi per la presentazione del rimborso dovrebbe decorrere dal versamento del saldo irap e non dalla data di pagamento dei singoli acconti. Si riparte quindi dal 2004, saldato nel 2005.
Da ultimo, va sottolineato come il d.l. cd. anticrisi non abbia alcun riflesso sulla questione della soggettività irap dei professionisti senza autonoma organizzazione cx. Cass. e n. 45/E/2008.