Nella generalità dei casi, in tema di prescrizione (civile) di un diritto, l’articolo di riferimento è certamente il 2946 c.c.: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni“. La ratio dell’istituto – che cagiona l’estinzione di un diritto azionabile in iure qualora non esercitato in un determinato lasso di tempo- è ravvisabile nel disinteresse dell’ordinamento a tutelare chi avanzi una pretesa, se per primo questi non se ne è interessato per un certo numero di anni.

Diversamente, la prescrizione penale è un istituto che è posto a tutela esclusiva dell’imputato, poichè annulla la potestà punitiva dello Stato qualora esso non decida – tramite i propri organi a ciò deputati – se un determinato fatto sia reato o meno. Non si sbaglia certamente se si afferma che tutto questo è una sorta di “favor rei” lato sensu.

Tornando al ramo civilistico, il Legislatore “punisce” quindi colui che non si attiva per tempo a far valere in giudizio un proprio diritto, e ad un tempo intende cristallizzare a rendere certe determinate situazioni se queste ultime non vengono coltivate adeguatamente.

TERMINI DI PRESCRIZIONE PER SETTORE

Automobili: il diritto al risarcimento dei danni cusati da incidenti stradali di veicoli di ogni genere si prescrive in 2 anni;

Fatti illeciti: 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato;

Reati: se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ovvero è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato ovvero dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

Assicurazioni: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno e quelli di riassicurazione in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;

Lavoro: Si prescrive in 1 anno il diritto:

* degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi/giorni/ore;

* dei lavoratori, per le retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese;

* dei commercianti, per le merci vendute a chi non ne fa commercio;

* del mediatore, per il pagamento della provvigione;

Si prescive in 3 anni, invece, il diritto:

* dei lavoratori, per le retribuzioni corrisposte per periodi superiori al mese;

* degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese;

Si prescrivono in 5 anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;

Professioni:

* farmacisti: 1 anno per il prezzo dei medicinali;

* professionisti: 3 anni per i compensi e rimborsi spese relative;

* notai: 3 anni per i loro atti;

Spedizioni: 1 anno per i diritti derivanti dal contratto di spedizione/trasporto e per i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea; 18 mesi se il trasporto ha inizio/termine fuori d’Europa;

Rendite ed affitti: Si prescrivono in 5 anni:

* le annualità delle rendite perpetue/vitalizie;

* il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;

* le annualità delle pensioni alimentari;

* gli interessi ed in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

Case ed alberghi: Si prescrivono in 5 anni le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici ed ogni altro corrispettivo di locazioni; si prescrive in 6 mesi il diritto degli albergatori per l’alloggio ed il vitto che somministrano e nello stesso termine anche il diritto di coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Da queste appena elencate (dette “prescrizioni estintive”) si distinguono poi le ccdd. “prescrizioni presuntive”: il decorso del tempo non estingue difatti il diritto, ma genera una inversione dell’onere della prova, rendendo insomma più difficile l’iter giudiziario del creditore. Esempi sono i crediti degli albergatori.

Dalla prescrizione del diritto va tenuta ben distinta la pur affine decadenza (es. art. 1495 c.c. in tema di compravendita  e denuncia dei vizi della res venduta). Se la scadenza del termine di prescrizione vuol significare l’estinzione dello ius, il termine di decadenza è una sorta di barriera entro cui l’interessato deve compiere una determinata attività (es. denuncia dei vizi), pena l’esclusione del proprio diritto. Altra ragione di differenza è che le regole della prescrizione (a differenza di quelle sulla decadenza) sono inderogabili, mentre il termine di prescrizione (diversamente da quanto accade con quello di decadenza) può essere sospeso o interrotto.