Quante volte noi avvocati sentiamo dire dai nostri clienti che l’amministratore del condominio è assente, che non risponde, che non presenta i rendiconti; generalmente la domanda è: “Posso mandarlo via subito o devo aspettare la fine dell’incarico?”
L’assemblea in realtà può decidere in qualsiasi momento di cambiare l’amministratore senza che sia necessaria una vera giusta causa, purchè vi sia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio, qualora non abbia svolto al meglio i compiti che la legge ovvero l’assemblea gli abbia affidato. Qualora l’assemblea non provveda, può intervenire il giudice (anche richiesto da un solo condomino) se per due anni egli non abbia sottoposto al vaglio condominiale il conto della gestione o abbia sottaciuto di aver ricevuto un atto giudiziario.
Vi è altresì revoca se ci sono sospetti (fondati) di gravi irregolarità nel modus operandi, se l’amministratore ha omesso di pagare i creditori, se presenta rendiconti incompleti/falsi/falsificati, se ha versato quote condominiali sul proprio conto corrente e non su quello del condominio.
Foro competente è il Tribunale del luogo dove è ubicato l’immobile condominiale. L’amministratore uscente deve consegnare tutta la documentazione a quello nuovo.
Se invece si preferisce cambiare l’amministratore alla fine del proprio mandato (un anno), basta che la maggioranza degli intervenuti in assemblea (almeno 1/3 dei partecipanti al condominio) portatori di almeno la metà del valore dell’immobile decida per la nomina di un altro.