Gentile Avvocato Ciucio, l’estate scorsa mi sono recata con il mio ragazzo in Grecia con un pacchetto turistico che comprendeva anche una gita in barca a Zante. Tuttavia, nel giorno stabilito per l’escursione, lo skipper non si atteneva a quanto preventivato con il tour operator, con un atteggiamento scontroso e poco incline a dare spiegazione di quel che (non) faceva. Non siamo riusciti nemmeno ad avvicinarci all’isola. L’incredibile è che la giornata era – a mio modo di vedere – perfetta sia per le condizioni meteo che del mare. Al rientro, il t.o. – da me sollecitato via mail – ha risposto semplicemente scusandosi e proponendomi un buono di 150 Euro per una eventuale prossima vacanza organizzata con loro, facendomi tuttavia intendere l’inutilità di un’azione legale poichè io sono di Milano allorchè il foro è sempre quello del convenuto (sede a Verona). La cosa non mi convince. Chiedo lumi a lei. Grazie (Silvia, via mail)

Cara Silvia, poichè tu hai acquistato un pacchetto cd. “tutto compreso” in qualità di consumatore, godi di tutti i privilegi del caso, e cioè la deroga processualcivilistica al criterio generale che stabilisce che il foro generale dei contenziosi civili è quello ove ha la residenza il convenuto (anche in caso di – vessatoria – clausola scritta nel contratto). Un’eventuale causa da te promossa verrebbe incardinata presso il Giudice di Pace/Tribunale di Milano. Prima buona notizia.

Secondariamente – ma non per importanza ovviamente – la giurisprudenza di legittimità e di merito da anni oramai in maniera consolidata riconosce il cd. “danno da vacanza rovinata”; senza dilungarmi eccessivamente – non è questa la sede più opportuna – sulla figura dogmatica appena citata, posso dirti che essa tratta un diritto costituzionalmente garantito affinchè il lavoratore venga tutelato nel completo raggiungimento del proprio ristoro (fisico e non) vacanziero, e ciò a fronte del logorìo cui egli è sottoposto nell’arco della propria attività lavorativa durante il resto dell’anno. Di conseguenza, poichè la gita a Zante non era sicuramente parte trascurabile del vostro percorso estivo, e poichè la mancata escursione in barca costituiva un momento atteso e causa di scelta di QUEL pacchetto e non di un altro, il pregiudizio derivante dal mancato conseguimento di tal momento atteso genera un danno ampiamente risarcibile, sul cui quantum dovrete affidarvi all’equo apprezzamento del Giudice, a cui potrete indicare una cifra necessariamente approssimativa.

Prima di iniziare qualsiasi azione legale, potreste (certo con l’ausilio di un collega) mettere in mora il tour operator sulla falsariga di quanto ho sopra esposto: vedrete che con ampia probabilità otterrete un positivo riscontro: non è conveniente per la vostra controparte anticipare una cospicua somma di denaro (per di più fuori dal proprio circondario giudiziario) per una causa dall’esito pressochè scontato, anche perchè dal testo completo della missiva leggo che era con voi in barca un’altra coppia di pavia, la quale sarebbe chiamata a testimoniare quanto da voi lamentato. Saluti