Egregio Avv. Ciucio, il mio padrone di casa ha eseguito lavori straordinari sull’immobile. Adesso ha deciso di aumentarmi il canone di affitto. Mi sono informato e mi sono stati dati consigli diversi. Può darmi Lei qualche delucidazione? (Antonio, via mail)

L’articolo cui fare riferimento è il 23 comma primo l. n. 392/1978, in materia di locazioni ad uso abitativo. Esso – successivamente abrogato dalla l. n. 431/98 – recitava che: “quando si eseguono sull’immobile importanti opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni, o comunque opere di straordinaria manutenzione, il locatore può chiedere al conduttore che il canone venga integrato con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati”.

In ogni caso, attualmente la disciplina è relegata alla libera volontà negoziale delle parti contraenti: ciò vuol dire in soldoni che l’aumento del canone di locazione (volgarmente, dell’affitto) nell’eventualità di lavori debba essere previsto nel contratto, non sussistendo altrimenti alcun obbligo da parte del conduttore (vulgo, affittuario). Pertanto, salvo che nel contratto non sia inserita una clausola riproduttiva pedissequamente dell’abrogato articolo 23 l. 392/78 – clausola che sarebbe comunque valida – la materia delle spese straordinarieè rimessa alla libera determinazione delle parti, ovvero, in mancanza, agli artt. 1576 e 1609 c.c.