Gentile Avv. Ciucio, nel 2008 conto di avere un volume d’affari inferiore ai fatidici 30.000 Euro, pur avendolo abbondantemente superato l’anno prima. Posso godere dei vantaggi del forfettone dal 2009? Se sì, quale periodo di riferimento applicare per calcolare correttamente il limite dei 15.000 Euro di beni strumentali da superare? Cosa fare per ciò che riguarda l’Iva sui medesimi beni? Grazie buon lavoro (Egidio, via mail)

Sì, dall’1/1/2009 potrai accedere al regime previsto per i contribuenti minimi. Tale regime, previsto dall’art. 1 commi 96-117 l. 24/12/07, n. 244 (la cd. Finanziaria 2008), è riservato alle SOLE persone fisiche – residenti in Italia – che esercitano un’attività d’impresa, arti o professioni.

Per poter accedere a tale contabilità, occorre rispettare alcune condizioni poste dalla legge medesima. Per il 2008 (ma il discorso potrà analogicamente estendersi anche al 2009) sono contribuenti minimi ex lege le imprese individuali ed i professionisti singoli i quali:

  • nel 2007:
  1. Hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati all’anno, non superiori ad € 30.000,00.=;
  2. NON hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  3. non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  4. non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • nel triennio precedente non hanno acquistato beni strumentali oltre gli € 15.000,00.=

Per i beni strumentali usati solo in parte nell’ambito dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo si guarda solo ad un valore del 50% dei relativi corrispettivi. Nel limite degli € 15.000,00.=, poi, si comprendono anche i canoni di locazione corrisposti da chi, ad esempio, è conduttore di un negozio ovvero di studio professionale.

Il regime dei minimi fa sì che si debba rettificare l’Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ut art. 19bis d.P.R. n. 633/72. Passando al regime agevolato, l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti/non ancora impiegati debba essere anch’essa rettificata con un’unica operazione, senza attendere l’impiego degli stessi, ad eccezione dei beni ammortizzabili (ivi inclusi ovviamente anche i beni immateriali, come l’avviamento), la cui rettifica va eseguita solo se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro operatività, ovvero dieci anni dall’acquisto qualora si tratti di fabbricati. la rettifica non opera per i beni ammortizzabili di costo unitario inferiore ad € 516, 46.=, nonchè per i beni il cui coefficiente di ammortamento ex tuir sia superiore al 25%. La rettifica Iva si fa invece anche per i beni strumentali di costo unitario non superiore ad € 516,46.= e per i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25% che non siano ancora entrati in funzione allorchè si passi al nuovo regione, id est per i beni per cui non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali ovvero le quote di ammortamento. Saluti