Egregio Avv. Ciucio, siamo due genitori non coniugati in fase di separazione personale, con un figlio di cinque anni. Vorremmo conoscere in maniera più approfondita la procedura sull’affidamento condiviso per i genitori non sposati. Grazie (A. e E., via mail)
L’affidamento condiviso si applica anche ai figli nati da genitori non coniugati. In precedenza, il giudice competente era il Tribunale per i Minorenni, allorchè l’affidamento dei figli legittimi era di competenza del Tribunale Ordinario. Il problema si poneva poichè quest’ultimo era competente anche in materia di mantenimento dei figli naturali: questo portava necessariamente al radicamento di due procedimenti distinti: il primo, davanti al Tribunale per i minori, per l’affidamento, ed il secondo di fronte al Tribunale ordinario per il mantenimento.
Con l’entrata in vigore della l. n. 54/06 e la conseguente applicazione anche ai figli naturali dell’art. 155 c.c., si è pensato che fosse venuta meno la competenza del tribunale dei minori sull’affidamento. Tuttavia, una recente giurisprudenza della Cassazione del 2007 ha confermato la competenza dei tribunali per i minorenni in materia di affidamento e mantenimento.
Attualmente, di conseguenza, la competenza sui provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli naturali è del Tribunale per i Minorenni, che decide in unico procedimento applicando le medesime norme che sono utilizzate con riferimento ai figli nati dal matrimonio. La norma di riferimento è pertanto, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, l’art. 155 c.c. in tema di bigenitorialità (sic!) ed affido condiviso.
Si segnala, tuttavia, che un recente arresto nomofilachitico (Cass. n. 21755/2008) ha statuito che la controversia riguardante unicamente l’assegno di mantenimento del figlio naturale (trattavasi di convivenza genitoriale more uxorio), e non anche le modalità di affidamento del medesimo, rimane di competenza del tribunale ordinario, non verificandosi alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni.
Probabilmente simile posizione è anche dettata dal fatto – pratico – che di quanto disposto dal tribunale ordinario si possa chiedere spedizione in forma esecutiva (che permette di costringere l’eventuale genitore inadempiente a provvedere), a differenza del tribunale per i minori, che non prevede tale importantissima possibilità per i propri decreti camerali, nonostante qualche apertura da parte di isolata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. per i Minorenni di Venezia, 15/7/08).