Pubblico commento al Decreto emanato dal Governo in data 28/11/2008 in tema di deducibilità IRAP (fonte, il Sole 24 Ore 29/11/2008).

Con il Decreto Legge cd. anti-crisi emanato dal Governo in data 28/11/08, all’articolo 6, si prevede per l’irap un rimborso a forfait del 10% con istanza da presentare in via telematica. La parziale deducibilità può essere applicata sia sull’Ires che sull’Irpef.

Il legislatore ha aperto un piccolo varco in subiecta materia anche, a parere di molti commentatori, per tentare di arginare gli effetti negativi che si attendono dalla pronuncia della Corte Costituzionale sui profili di legittimità costituzionale della norma istitutiva dell’irap stessa (il d.Lgs. n. 446/97), che esclude la deducibilità dell’imposta. Si tenga infatti a mente che l’irap ha sostituito vecchi tributi (quali, ad es., il contributo al s.s.n.), ampiamente deducibili ai fini fiscali.

Il d.l. prevede, quindi, anche il rimborso dell’irpef/ires maturata in relazione alla ipotetica deducibilità dell’irap nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre.

Coloro che hanno già presentato istanza hanno diritto al rimborso sino ad un massimo del 10% dell’irap dell’anno di competenza.

Coloro che non hanno presentato alcuna istanza non vedono perse le proprie speranze. Questi contribuenti possono presentare richiesta all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. Naturalmente il rimborso potrà riguardare solamente i versamenti non ancora caduti in prescrizione (48 mesi dal pagamento).

Sulla quantificazione del 10% si deve fare riferimento all’imposta dovuta nei relativi periodi ed alle normali modalità di determinazione.

Il rimborso non è tassabile ai fini delle imposte dirette in quanto l’Irap non era deducibile. Di conseguenza, non ci sarà alcuna sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile.

Sulle modalità operative di presentazione delle richieste di rimborso, occorrerà attendere nuovo provvedimento della Direzione Centrale dell’AGE.

Primo punto dolente: viene previsto un tetto stanziato per tali restituzioni. Per coloro che hanno già presentato istanza, i rimborsi saranno eseguiti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto appunto del tetto messo a disposizione dal Governo: 100 milioni nel 2009, 500 nel 2010 e 400 per il 2011.

Secondo punto dolente: gli arretrati da rimborsare superano ampiamente i quattro miliardi di euro, contro l’unico messo a disposizione (anche se il Governo ha promesso di rimpinguare il fondo). Risultato: verranno accontentati solo i più veloci (o…fortunati?), mediamente uno su cinque.