Gentile Avv. Ciucio, vorrei sapere in caso di compravendita di un immobile come ci si deve comportare riguardo spese ed oneri condominiali. Spettano a chi vende o a chi compra?

L’art. 63 comma 2 delle disp. att. cod. civ. prevede che, in caso di compravendita di un immobile inserito in un condominio, il condòmino acquirente è obbligato in solido con il condòmino alienante al pagamento dei contributi condominiali relativi all’anno di gestione corrente ed a quello precedente (ergo, due anni antecedenti).

Ciò significa che il condominio può agire indifferentemente per il pagamento degli oneri (tutti) sia nei confronti del precedente proprietario che di quello nuovo. Chi viene citato paga l’intero, con possibilità di rivalsa nei confronti dell’altro per quanto di spettanza di quest’ultimo.

Al fine di una più ampia tutela, è pertanto il caso che si aggiunga nel contratto preliminare una clausola che preservi chi compra dalle insolvenze del precedente proprietario-venditore, del seguente tenore: “Il venditore garantisce il regolare e completo assolvimento delle spese condominiali sino alla data della consegna effettiva dell’immobile. Si impegna altresì a tenere indenne l’acquierente da qualsiasi pendenza sussistente a tale data, pur se richiesta successivamente, senza alcun limite di tempo e/o di importo”.