Gentile Avv. Ciucio, vorrei che lei mi facesse un quadro semplice sull’amministrazione dei beni della comunione legale tra me e mio marito. Grazie

Intendo per amministrazione l’adozione di tutte quelle decisione che ineriscono la gestione dei beni che soggiaciono al regime della comunione (es. manutenzioni, alienazione a terzi, et cetera).

Il codice civile stabilisce regole sufficientemente semplici per quanto riguarda tale gestione:

  • l’amministrazione dei beni della comunione legale e la rappresentanza il giudizio spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi;
  • il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, la sottoscrizione di contratti con cui si concedono/acquistano diritti personali di godimento e la relativa rappresentanza in giudizio spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Questo vuol dire in poche parole che tutto ciò che riguarda le piccole scelte, quelle più quotidiane, può essere espletato anche da uno solo dei coniugi, allorchè le scelte più importanti, più delicate sono di spettanza di entrambi i coniugi. Tutto questo è in sintonia con la riforma del diritto di famiglia operato dal legislatore degli anni settanta: prima della novella legis infatti, al marito era affidato il potere esclusivo di amministrare il patrimonio familiare. E’ da aggiungersi che tali norme sono inderogabili, cioè non è possibile stabilire in tale materia convenzioni differenti da quelle di cui al codice civile.

Sulla distinzione tra ciò che è ordinaria e ciò che è straordinaria amministrazione, non è sempre agevole stabilire i confini tra le due fattispecie. Molto dipende dal caso concreto: se certamente sono di ordinaria amministrazione le spese di vita quotidiana (alimenti, vestiti, istruzione, svaghi), ovvero finalizzate alla manutenzione ordinaria dei beni comuni, meno netta è la demarcazione allorchè si tratti di attività che comportano spese notevoli/assunzione di rischi, allorchè si dovrà necessariamente far ricordo alle regole di comune esperienza.