Egregio Avv. Ciucio, vorrei saperne di più sui limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio. Grazie

Il patrocinio a spese dello Stato (vulgo, Gratuito Patrocinio) è disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all’art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l’ammissione a tale beneficio il possesso “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22” (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84).

“Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante”(art. 76, comma 2).

Contestualmente, il limite di reddito di 9.723,84 euro viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).

Di più, ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte, può essere revocata l’ammissione al patrocinio gratuito. Compito dell’ufficio dell’amministrazione finanziaria territorialmente competente è proprio quello di verificare l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa sopra citata, avente ad oggetto materia non fiscale, si ritiene che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio sia il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002.

L’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 fa espresso riferimento, infatti, al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione.

Si manifesta tra l’altro che l’art. 3 del Tuir, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10″.

Per completezza, si aggiunge infine che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell’Irpef e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono intese a chiarire che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite.