Gentile Avv. Ciucio, sono sposato in regime di separazione dei beni. Vorrei acquistare una casa e le chiedo se posso farlo insieme a mia moglie ovvero per forza da solo intestandola a me medesimo.
A differenza di ciò che accade nella comunione legale, il coniuge che – nella separazione dei beni – acquista da solo (senza cioè la partecipazione all’atto anche dell’altro coniuge) un determinato bene ne acquisisce la titolarità esclusiva.
Titolarità esclusiva non equivale tuttavia titolarità unica del bene stesso. Difatti, può certamente accadere che chi acquista decida di essere contitolare della res insieme ad altri soggetti (dunque anche assieme all’altro coniuge); di conseguenza, nel caso in cui egli compri un immobile con l’altro coniuge, ne scaturisce una situazione di comproprietà ex art. 1100 ss. cod. civ., e non il regime patrimoniale di comunione legale vera e propria.
Le conseguenze giuridiche sono rilevantissime, a differenza di quanto si possa pensare a prima veduta. Nello specifico, ciascun coniuge, dopo aver acquistato in comproprietà con l’altro compagno il bene, può liberamente disporre della quota di esso di propria spettanza, ad esempio alienandola a titolo di vendita o donazione (atti impossibili invece riguardo beni in comunione legale). Inoltre, in quest’ultimo regime i coniugi partecipano a tutti gli acquisti in quote uguali, senza alcuna possibilità di deroga, allorchè col sistema della separazione dei beni marito e moglie possono ben decidere di indicare nell’atto di acquisto di un bene della vita le percentuali (recte, le quote) con le quali intendono addivenire contitolari di esso (ad esempio, un terzo alla moglie e due terzi al marito).