Il messaggio pubblicitario che batte sulla presunta leggerezza – “light”, appunto – di alcuni tipi di sigarette è ingannevole: ergo, il danno causato è risarcibile. Il consumatore (che agisce in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c.) deve provare che il messaggio è subdolo, che vi è stato un danno, che vi sia un nesso eziologico tra réclame e danno nonchè la colpa di chi ha posto inessere quest’ultima.
Le Sezioni Unite della Cassazione – sentenza n. 794/09 – hanno affrontato il caso di un fumatore che, tratto in inganno dall’etichettatura “light” di alcuni tipi di sigarette, aveva optato per queste ultime con la consapevolezza di un minore danno alla propria salute, con la – unica, purtroppo – conseguenza di vedere lievitare ancora di più il numero di “bionde” fumate, con un incremento quindi di assuefazione.