Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, con Decreto 6/11/08, ha detto sì al mantenimento diretto della prole in regime di affidamento condiviso: il padre provvederà alle spese di vestiario, di istruzione e mediche, allorchè per vitto ed alloggio i due genitori sosterranno gli esborsi per il tempo che la figlia avrà trascorso presso ciascuno di loro.

   Il Collegio ribadisce, nel provvedimento, giurisprudenza oramai consolidata di legittimità, sulla scorta della quale la decisione sulle misure economiche inerenti al mantenimento dei figli di genitori non sposati rientra nella competenza del Tribunale per i Minorenni, verificandosi un’attrazione in capo al giudice specializzato anche di questa decisione, purchè contestuale all’adozione di misure relative all’esercizio della potestà ed all’affidamento del figlio.

   Sul contenuto del decisum, in ordine alla determinazione del contributo per mantenimento, educazione ed istruzione della prole, essa non si basa su una rigida comparazione della situazione patrimoniale dei singoli genitori, differentemente da quanto accade per la quantificazione dell’assegno in favore del coniuge separato: l’affido condiviso fa proprio il principio del mantenimento in forma diretta della prole da parte di ciascuno dei genitori, proporzionalmente al proprio reddito. Conseguenza è, pertanto, che il mantenimento in forma diretta è la regola, allorchè la corresponsione dell’assegno l’eccezione.