E’ venuta meno dal d.l. n. 208/08 (misure urgenti per l’ambiente) la norma che avrebbe dovuto ottemperare alle indicazioni della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.

    Si discute vivacemente sulla portata dell’arresto de quo; difatti, alcuni sostengono che la decorrenza degli arretrati sia di 5 anni, altri di 10 anni. Altri ancora, preoccupati dal corollario del peso dei rimborsi, ritengono addirittura che non spetti alcunché se non si è presentato ricorso prima della pronuncia in questione.

    In realtà, gli effetti di un giudicato costituzionale di accoglimento investono la norma censurata ex tunc, e cioè dalla sua entrata in vigore. Poiché inoltre la Consulta ha rilevato una mancanza totale di causa contrattuale, si configurerebbe l’ipotesi di indebito oggettivo, il quale opera non solo allorché l’originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall’origine (cfr. Cass. N. 16612/08). Conseguentemente, il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c.

    La Cassazione ha più volte ribadito che in tali termini sia proponibile azione di ripetizione di contributi versati e risutati indebiti, alla stregua degli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità (decisioni nn. 3378/92 e 4261/89).