Con Ordinanza depositata in data 25/11/2008, n. 27147, la Cassazione, nell’esame di un caso di un automobilista multato, ha statuito che grava sul Giudice di Pace (e NON quindi sul ricorrente) l’onere della prova dell’avvenuta decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso avverso i verbali. Il termine in questione, che decorre dalla data di contestazione o notifica del verbale medesimo, è di 60 (sessanta) giorni per le sanzioni ex CdS e di 30 (trenta) negli altri casi ex l. 689.
Il ricorso deve essere considerato inammissibile dal Giudice di Pace solo se questi (ovvero il Prefetto in caso di opposizione gerarchica) è in grado di dimostrare che il termine stabilito è stato superato.
Conseguentemente, nel caso (odiato e purtroppo frequentissimo) di mancanza di cartolina attestante la data di notifica, il ricorso deve intendersi presentato in tempo utile (anche in caso di dichiarazione confessoria del ricorrente di essersi attivato oltre i termini).
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