In risposta a ripetute domande che spesso mi vengono rivolte dalla clientela in merito al fondo patrimoniale di famiglia ex art. 167 c.c., ne traccio un breve profilo.

   Il fondo patrimoniale risiede nel codice civile all’articolo 167 e seguenti. La ratio è quella di destinare alcuni beni a fronte dei bisogni della famiglia. Può essere costituito (per atto pubblico) da ciascuno ovvero da tutti e due i coniugi, oppure anche da un terzo per testamento.

   La proprietà dei componenti mobili/immobili (ma anche titoli di credito) spetta ad entrambi i coniugi, con facoltà di disposizione differente. La gestione è conformata dalle medesime regole sull’amministrazione dei beni della comunione legale.

   Il fondo può risultare utile per fronteggiare i bisogni della famiglia poichè fornisce una sorta di “scudo”: difatti, i beni che ne fanno parte non possono di regola essere aggrediti dai creditori dei coniugi (a meno che non si tratti di debiti contratti nell’interesse della famiglia)

   Il fondo patrimoniale dura fintantochè duri il vincolo coniugale, sciogliendosi quindi al venir meno di quest’ultimo; se vi sono figli minori, esso dura sino al compimento della maggiore età dell’ultimo di essi. L’utilizzabilità pratica del fondo necessita di opportune cautele, per evitare utilizzi non propriamente ortodossi da parte di coniugi in mala fede: la legge infatti prevede – in taluni casi – vincoli alla possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale, in primis in presenza di figli minori.