Nel processo penale meno casi di nullità della sentenza. È infatti valida la motivazione redatta dal Presidente del Tribunale (o da altro magistrato da questo delegato) al posto del Gip, nel rito abbreviato, o al posto del giudice monocratico in quello ordinario, che, per legittimo impedimento, non ha potuto provvedere. La difesa, in questi casi, non può sollevare eccezioni sul provvedimento di condanna che resta valido a tutti gli effetti.
A questa importante conclusione sono giunte le Sezioni unite penali della cassazione che, con la sentenza n. 3287 del 23 gennaio 2009, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza ed esteso la norma contenuta del secondo comma dell’articolo 426 del c.p.p., rubricato, appunto, “requisiti della sentenza” nel giudizio abbreviato e l’articolo 599, nel rito ordinario.
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